Cassa integrazione FSBA: dal 2023 ampliamento delle prestazioni per le imprese artigiane

Cassa integrazione FSBA: dal 2023 ampliamento delle prestazioni per le imprese artigiane

Cassa integrazione FSBA: dal 2023 ampliamento delle prestazioni per le imprese artigiane

A partire dal 1° gennaio 2023 entrerà in vigore il nuovo Regolamento del Fondo FSBA, il Fondo di solidarietà per l’artigianato che gestisce la cassa integrazione dei dipendenti delle imprese artigiane.

Con tale atto si completa l’adeguamento a tutte le previsioni previste dalla riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dalla Legge di bilancio 2022.

Rinviando alla lettura completa del testo del nuovo regolamento si sintetizzano di seguito gli aspetti principali.

Datori di lavoro vincolati a FSBA

Sono obbligati ai versamenti a FSBA i datori di lavoro delle imprese artigiane che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore.

La corretta contribuzione a FSBA e la corretta applicazione della contrattazione collettiva determineranno il rilascio del DURC.

Esistono procedure di regolarizzazione per le imprese non in regola con gli anni 2019-2020-2021.

Prestazioni di sostegno al reddito

FSBA eroga prestazioni di sostegno al reddito dei lavoratori per ragioni ordinarie o straordinarie (cali di lavoro, crisi aziendale, riorganizzazione, …) nel limite dei massimali previsti dalle norme per tutti gli strumenti di sostegno al reddito. I lavoratori beneficiari devono avere almeno 30 giorni di anzianità aziendale.

La durata massima delle prestazioni è la seguente:

  • Imprese sino a 15 lavoratori:
    • 26 settimane nel biennio per ragioni ordinarie o straordinarie
  • Imprese con più di 15 lavoratori:
    • 26 settimane nel biennio per ragioni ordinarie
    • 24 mesi nel quinquennio per ragioni straordinarie – riorganizzazione aziendale
    • 12 mesi per crisi aziendale
    • 36 mesi nel quinquennio per contratto di solidarietà

Prima dell’inizio dell’intervento di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro è necessario sottoscrivere un accordo sindacale e presentare un’istanza sul portale FSBA. Alla fine di ogni periodo di paga e non oltre il 25 del mese successivo, sarà inoltre necessario inviare a FSBA la rendicontazione delle ore/giornate di lavoro non prestate dai lavoratori.

Aliquote contributive

A far data dal 1° gennaio 2023 la contribuzione a FSBA sarà così determinata:

  • datori di lavoro fino a 15 dipendenti: 0,60% (1/4 per il lavoratore, 3/4 per il datore di lavoro) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
  • datori di lavoro con più di 15 dipendenti: 1% (1/4 per il lavoratore, 3/4 per il datore di lavoro) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
  • datori di lavoro con più di 15 dipendenti che presentano istanze per causali straordinarie: 4% delle retribuzioni perse con funzione di contribuzione addizionale

La media occupazionale (fino a 15 lavoratori e oltre i 15 lavoratori) è riferita al semestre precedente.

Per le aziende che necessitano assistenza

CNA Varese è a disposizione per fornire ai datori di lavoro tutte le informazioni e l’assistenza necessaria ed attivare le procedure per accedere a FSBA: dalla stesura alla sottoscrizione dell’accordo sindacale, dalla presentazione dell’istanza alla rendicontazione.

Informazioni sulla cassa integrazione FSBA 2023

Roberto Bernasconi

Responsabile Area Lavoro e Previdenza CNA Varese

rbernasconi@cnavarese.it

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