Le nuove regole dello Smart working dopo l’emergenza sanitaria [video]

Le nuove regole dello Smart working dopo l’emergenza sanitaria

Le nuove regole dello Smart working dopo l’emergenza sanitaria [video]

Quali sono le nuove regole relative allo smart working (lavoro agile) dopo l’emergenza sanitaria? Il lavoro agile o smart working ha visto un’ampia diffusione durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 quando è diventato uno dei principali strumenti per coniugare la continuità aziendale con le esigenze di distanziamento.

Molte aziende hanno poi preferito il ritorno all’attività in presenza mentre altre si sono orientate verso una stabilizzazione del lavoro svolto in forma agile.

In quest’ultimo caso è necessario fare in conti con la disciplina ordinaria e prepararsi al definitivo superamento delle semplificazioni dettate dalla necessità di una sua rapida diffusione durante il periodo emergenziale adottando quanto la norma che lo regolamenta (Legge 22/05/2017 n.81) prevede.

Ad oggi le semplificazioni sono previste fino al 31/12/2022.

Definizione dello smart working o lavoro agile

Lo smart working o lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche in forma di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. Sua finalità è incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa.

Ordine di priorità per il lavoro agile

I datori di lavoro che stipulano accordi per il lavoro agile sono tenuti a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità (art. 3 c.3.L. 104/1992). La stessa priorità è riconosciuta alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità (art.4 c.1 L.104/1992) o che siano caregivers (art.1 c.255 L. 2015/2017)

La normativa per lo smart working

Ai fini della regolarità amministrativa e della prova l’accordo relativo alla modalità di lavoro agile deve essere stipulato per iscritto. L’accordo può essere a termine oppure a tempo indeterminato deve individuare e deve prevedere termini di preavviso per il recesso da tale modalità di esecuzione.

Quali sono le regole smart working? I contenuti dell’accordo sono determinati dal Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile che CNA con le altre parti sociali ha sottoscritto con il Ministero del Lavoro il 7 dicembre 2021:

  1. a) la durata dell’accordo;
  2. b) l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
  3. c) i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
  4. d) gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista

nei contratti collettivi;

  1. e) gli strumenti di lavoro;
  2. f) i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
  3. g) le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 (Stat. Lav.) e s.m.i. sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
  4. h) l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
    i) le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali

Contratto smart working: stipendio e diritti del lavoro agile

Nello smart working il trattamento economico e normativo del lavoratore non deve essere inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono l’attività esclusivamente all’interno dell’azienda. E’ riconosciuto il diritto all’apprendimento permanente e alla certificazione periodica delle competenze.

Smart working: obblighi di sicurezza per il titolare e il lavoratore

Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

Come formalizzare il lavoro agile

Il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

Informazioni sulle nuove regole dello smart working

Contattaci per regolarizzare la posizione dei tuoi lavoratori in smart working con la comunicazione obbligatoria al Ministero del lavoro e la stesura di accordo.

Per ricevere informazioni contatta il nostro Ufficio di coordinamento Consulenza del lavoro CNA Varese.

Telefono: 0332 285 289

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