Approvata la legge di Bilancio 2022

La Legge di Bilancio 2022

Approvata la legge di Bilancio 2022

È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge di Bilancio 2022 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024».

La Legge di Bilancio, salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni, è in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Di seguito un riassunto dei punti più importanti.

Contenuti del post

Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche – Legge di Bilancio 2022

Dal 1° gennaio 2022 gli scaglioni di reddito e le rispettive aliquote Irpef passano da 5 a 4: viene soppressa l’aliquota del 41%, la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25% e la terza passa dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 Euro, mentre i redditi sopra i 50.000 Euro vengono tassati al 43%.

Sono inoltre rimodulate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensione.

Modifiche al trattamento integrativo e abolizione dell’ulteriore detrazione

Dall’1/1/2022 il trattamento integrativo introdotto dal D.L. n. 3/2020 è confermato nella misura di 1.200 euro in ragione d’anno, ma solo a favore dei soggetti con redditi complessivamente non superiori a 15.000 euro, anziché 28.000 euro.

Fermo restando il limite annuo di 1.200 euro, il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma inferiore a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni indicate dalla legge per:

  • carichi di famiglia,
  • redditi da lavoro dipendente e assimilati da pensione,
  • mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti per mutui o contratti fino al 31 dicembre 2021,
  • erogazioni liberali,
  • spese sanitarie nei limiti pervisti dall’art. 15 del TUIR per le rate per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative,
  • spese sostenute fino al 31 dicembre 2021

sia superiore all’imposta lorda.

Rispettate queste condizioni, il trattamento integrativo determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda (entro il limite di 1.200,00 euro).

Esclusione IRAP per le persone fisiche – Legge di Bilancio 2022

È stabilita l’esclusione da IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni.

La disposizione opera, pertanto, soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono l’attività in forma individuale.

Modifiche alla disciplina del patent box

Nella Legge di Bilancio 2022 viene modificata la disciplina del nuovo patent box aumentando dal 90 al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili e, dall’altro lato, restringendo il novero dei beni agevolabili ai brevetti o ai beni comunque giuridicamente tutelati.

Allo stesso tempo, viene eliminato il divieto di cumulo tra il Patent box e il credito di imposta per ricerca e sviluppo e ridisegna il regime transitorio.

Iva nella Legge di Bilancio 2022

L’aliquota Iva gravante sui prodotti assorbenti e i tamponi per l’igiene femminile non compostabili dal 1° gennaio 2022 passa dal 22 al 10%.

Agevolazioni edilizie

Proroghe e novità superbonus

Pur nell’invarianza del termine finale generale del 30/06/2022 per sostenere le spese agevolate al 110%, con le modifiche e integrazioni alla norma istitutiva del Superbonus (art. 119, DL 34/2020) vengono previste le seguenti proroghe e novità:

  1. interventi “trainanti“ (Eco e Sismabonus) e “trainati” su parti comuni condominiali, parti comuni di edifici con unico proprietario (fino a massimo 4 u.i.), interventi “trainati” sulle singole unità immobiliari site in condomìni o edifici con unico proprietario da parte di persone fisiche private, interventi eseguiti da Onlus, OdV e APS: termine ultimo del 31/12/2025 per sostenere le spese agevolabili, con le seguenti aliquote decrescenti, per le spese sostenute entro il:
    • 31/12/2023 con aliquota del 110%;
    • 31/12/2024 con aliquota del 70%;
    • 31/12/2025 con aliquota del 65%;
  2. interventi “trainanti” (Eco e Sismabonus) e “trainati” effettuati da persone fisiche private su edifici unifamiliari, unità immobiliari site in edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e autonome o, comunque, unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni sono eseguiti interventi “trainanti”: termine ultimo del 31/12/2022 per sostenere le spese agevolabili, a condizione che al 30/06/2022 siano effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
  3. viene previsto l’obbligo di visto di conformità anche in caso di utilizzo del Superbonus come detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi. Restano esclusi i casi di dichiarazione dei redditi presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate oppure attraverso il proprio sostituto d’imposta;
  4. interventi “trainanti” (Eco e Sismabonus) e “trainati” effettuati da IACP ed enti assimilati (compresi quelli effettuati da persone fisiche private sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e da cooperative edilizie a proprietà indivisa: termine ultimo del 31/12/2023 per sostenere le spese agevolabili, a condizione che al 30/06/2023 siano effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
  5. lavori di interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1/01/2009 con dichiarato stato di emergenza: l’agevolazione relativa a tutti i casi indicati nei precedenti punti da 1 a 3 spetta, per le spese sostenute entro il 31/12/2025, nella misura del 110%;
  6. interventi relativi agli impianti fotovoltaici (“trainati”): disposta la medesima proroga legata ai relativi interventi “trainanti” (in luogo del precedente termine del 31/12/2021), con rateazione in 4 quote annuali di pari importo dal 2022. Stessa proroga (in luogo del precedente termine del 30/06/2022) e rateazione per gli interventi “trainati” di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Viene anche inoltre prevista l’attestazione di congruità dei costi.

Nuova detrazione per interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche

Viene riconosciuta ai contribuenti una nuova detrazione d’imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute nel periodo 1/01 – 31/12/2022 per realizzare interventi finalizzati ad abbattere la presenza di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La nuova detrazione presenta le seguenti caratteristiche ammonta al 75% delle spese sostenute, è ripartita in 5 quote annuali di pari importo e le spese massime agevolabili sono differenziate a seconda del tipo di edificio (variano da 50.000 a 30.000 euro).

Proroghe e novità bonus edili “minori”

BONUS FACCIATE: proroga alle spese sostenute nel corso del 2022 con aliquota detraibile ridotta dal 90% al 60%, senza limite di spesa massima agevolabile, fruibile in 10 quote annuali di pari importo.

ECOBONUS: proroga alle spese sostenute entro il 31/12/2024, con invariate aliquote detraibili e tetti massimi di detrazione/spese previsti dall’art. 14, D.L. 63/2013, fruibile in 10 quote annuali di pari importo.

BONUS RISTRUTTURAZIONE: proroga alle spese sostenute entro il 31/12/2024 dell’aliquota detraibile del 50% e del limite di spesa massima agevolabile di 96.000 euro, fruibile in 10 quote annuali di pari importo.

BONUS MOBILI: proroga alle spese sostenute entro il 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per i quali cambiano dal 2022 le classi energetiche di riferimento per l’agevolazione: A (per i forni), E (per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie), F (per i frigoriferi e i congelatori). Si riduce il limite di spesa massimo detraibile da 16.000 euro a:

  • 10.000 euro per le spese sostenute nel 2022
  • 5.000 euro per le spese sostenute nel 2023-2024.

Invariata l’aliquota detraibile al 50% e la rateazione in 10 quote annuali di pari importo.

BONUS VERDE: proroga alle spese sostenute entro il 31/12/2024 dell’aliquota detraibile del 36% e del limite di spesa massima agevolabile di 5.000 euro.

Proroghe e novità sconto in fattura e cessione bonus edilizi

Viene prorogato agli anni dal 2022 al 2024 la possibilità concessa ai contribuenti di fruire dei bonus edilizi “ordinari” nelle forme alternative alla detrazione (ossia nella forma delle “opzioni”: sconto in fattura e cessione).

Per gli interventi che godono del Superbonus, la facoltà di avvalersi delle opzioni viene estesa fino al 31/12/2025.

In tema di obbligo di esercizio delle opzioni previo rilascio del visto di conformità, nonché dell’attestazione di congruità delle spese da parte di un tecnico abilitato viene previsto che attestazione di congruità delle spese e visto di conformità non sono richiesti, salvo che non si tratti di interventi di Bonus facciate, nei seguenti casi:

  • per opere classificate come attività di edilizia libera;
  • per interventi di importo complessivo fino a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni di edifici.

Proroga credito d’imposta beni strumentali – Transizione 4.0

Viene prorogata al periodo 1/1/2023– 31/12/ 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 nel caso di prenotazione dell’investimento, il credito d’imposta 4.0 previsto per gli investimenti in bani materiali nuovi.

Il credito d’imposta nel nuovo periodo introdotto è riconosciuto in misura pari al 20% del costo per investimenti fino a 2,5 Milioni, 10% per investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 5% per investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

Viene prolungata l’agevolazione per gli investimenti in beni immateriali connessi a quelli 4.0 fino al 2025: l’aliquota relativa al credito di imposta scende dal 20% per il 2022 e 2023, al 15% per il 2024 e al 10% per il 2025.

Credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative

Credito d’imposta e ricerca e sviluppo

È riconosciuto fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2022 in misura pari al 20% dei costi (al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti a qualunque titolo), nel limite massimo di 4 mln di euro.

Dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2023 e fino a quello in corso al 31/12/2031 è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 mln di euro.

Per espressa disposizione normativa, il limite massimo del credito d’imposta deve sempre essere ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Credito d’imposta per attività di innovazione tecnologica

È riconosciuto fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2023 in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 mln di euro.

Dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2024 e fino a quello in corso al 31/12/2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo di 2 mln di euro.

Credito d’imposta per design e ideazione estetica

È riconosciuto fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2023 in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 mln di euro.

Dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2024 e fino a quello in corso al 31/12/2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo di 2 mln di euro.

Credito d’imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica

È riconosciuto fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2022, in misura pari al 15%, con un limite massimo di 2 mln di euro.

Per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2023, in misura pari al 10%, con un limite massimo di 4 mln di euro.

Dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2024 e fino a quello in corso al 31/12/2025, in misura pari 5%, con un limite massimo annuale di 4 mln di euro.

Rifinanziamento della misura «nuova sabatini»

Viene rifinanziata la cosiddetta “Nuova Sabatini”: l’erogazione del “contributo” torna avverrà in più quote.

Per i finanziamenti fino ad € 200 mila il contributo potrà essere erogato in un’unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

Fondo di garanzia per le PMI

Progressivamente si riducono gli interventi straordinari a supporto del finanziamento alle imprese.

Viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID. Viene però introdotta una commissione sulle garanzie concesse dal 1° aprile 2022; inoltre dal 1° gennaio 2022, la percentuale di copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro viene ridotta dal 90% all’80%. Anche in questa seconda ipotesi viene introdotta una commissione.

Viene infine prorogata dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l’operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali.

Si interrompe la disciplina straordinaria del fondo per le richieste di garanzia presentate a far data dal 1° luglio 2022.

Nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 ed il 31 dicembre 2022, sono solo parzialmente ripristinate le modalità operative ordinarie del Fondo con importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro e garanzia concessa mediante applicazione del modello di valutazione (anche se con alcune eccezioni).

Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese

Viene prorogata fino al 30 giugno 2022 la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”).

Aggregazioni tra imprese

Si proroga al 30 giugno 2022 l’incentivo alle aggregazioni aziendali introdotto dalla legge di Bilancio 2021 e viene ampliata la sua operatività.

L’agevolazione consente al soggetto risultante da un’operazione di aggregazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda, di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset – DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica).

L’incentivo viene altresì rimodulato, inserendo nelle norme alcuni limiti espressi in valore assoluto – oltre a quello commisurato alla somma delle attività – pari a 500 milioni di Euro. In conseguenza della proroga, si anticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2021 la cessazione del bonus aggregazione disciplinato dall’art. 11, D.L. n. 34/2019.

Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione

Sono prorogate al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno 2022) le agevolazioni fiscali previste dal decreto “Sostegni bis” per l’acquisto della prima casa da parte di soggetti che hanno meno di 36 anni nell’anno in cui è rogitato l’atto e aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro.

Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani

La disposizione modifica e amplia la detrazione per le locazioni stipulate dai giovani.

In particolare:

  • l’età massima per fruirne è elevata da 30 a 31 anni non compiuti,
  • viene estesa l’agevolazione anche al caso di affitto di porzione dell’unità immobiliare,
  • è esteso il periodo di spettanza del beneficio,
  • dai primi 3 ai primi 4 anni del contratto, l’immobile deve essere adibito a residenza del locatario, non più ad abitazione principale dello stesso
  • è elevato l’importo della detrazione da 300 a 991,60 euro ovvero, se superiore, è pari al 20% dell’importo del canone, entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.

Sono confermati gli altri requisiti dettati dalla norma.

Resta quindi necessario stipulare un contratto di locazione a canone concordato (L. 431/1998); deve trattarsi di un immobile diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui il giovane è affidato; la detrazione spetta se il reddito complessivo non è superiore a 15.493,71 euro.

Fondo transizione industriale

Viene istituito un fondo per la transizione industriale allo scopo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici attraverso agevolazioni alle imprese finalizzate alla realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, per il riutilizzo e l’impiego produttivo di materie prime e di materie riciclate, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO2.

Misura per il rifinanziamento bonus tv e decoder

Sono stanziate nuove risorse per rifinanziare i “bonus tv” e “bonus decoder”, con la finalità di continuare a favorire il rinnovo e la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 ed assicurare il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo in ottica di tutela ambientale e di economia circolare di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Viene istituito un canale privilegiato per chi ha almeno 70 anni e pensione non superiore a 20.000 euro annui: potrà ricevere il decoder idoneo direttamente a casa.

Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale e rafforzamento del bonus sociale elettrico e del gas

Nella Legge di Bilancio 2000 sono previste specifiche norme per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022. Il contenimento delle bollette si basa su un articolato sistema di interventi.

In primo luogo, si dispone che gli oneri generali di sistema per le utenze elettriche sono parzialmente compensati con le risorse messe a disposizione.

Ulteriore intervento concerne la riduzione dell’Iva al 5% per il gas naturale, per tutte le utenze. La norma dispone, infatti, la riduzione –sempre con riferimento alle fatture emesse per i consumi dei primi tre mesi del 2022 – dell’aliquota Iva applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali.

Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali

Vengono fissati limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione alle attività immateriali d’impresa.

In particolare viene previsto che:

  • sono fissati dei limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, del maggior valore attribuito alle attività immateriali d’impresa in sede di rivalutazione o di riallineamento.
    ­ Sono fisate le modalità di deduzione delle minusvalenze nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo di tali attività;
  • viene consentita la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali, nella misura corrispondente a quella stabilita per l’ipotesi di conferimento d’azienda e cioè con aliquote del 12%, 14% e 16% da effettuarsi in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta successivo.

In deroga alle norme dello Statuto del Contribuente le modifiche sopra riepilogate hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti (2021) e non dalla entrata in vigore della legge in commento (2022).

Conclusione del cashback

Nella legge di bilancio 2022 viene fissata al 31 dicembre 2021 la conclusione del cd. “cashback” ossia il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per gli acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

Pagamenti superiori a 5.000 euro da parte delle P.A.

La procedura che prevede l’obbligo per le P.A. di verificare “preventivamente”, in caso di pagamenti di importo superiore a 5 mila euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, “non” si applica alle somme erogate dall’Agenzia delle entrate a titolo di contributo a fondo perduto.

Sospensione temporanea dell’ammortamento

Viene prorogata la facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 (esercizio 2021 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).

Tale possibilità è riconosciuta esclusivamente ai soggetti che già si sono avvalsi di tale possibilità nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 sospendendo l’ammortamento nella misura del 100%.

Tale possibilità è riconosciuta esclusivamente ai soggetti che già si sono avvalsi di tale possibilità nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 sospendendo l’ammortamento nella misura del 100%.

Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile

Viene prorogato al 2023 il credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio dell’acqua potabile al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica.
Il credito d’imposta è attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali.

Il beneficio spetta nella misura originariamente prevista pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per un ammontare complessivo di spesa non superiore:

  • a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare per le persone fisiche non esercenti attività economica;
  • a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale per gli altri soggetti.

Estensione termine cartelle di pagamento

Per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) senza alcun onere aggiuntivo.

Per gli avvisi di addebito Inps resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica per il pagamento di quanto richiesto.

Sospensione adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio

Viene una disciplina di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista.

In estrema sintesi viene previsto che quando fattori come il ricovero del libero ospedaliero per grave malattia, infortunio o intervento chirurgico, oppure il caso di cure domiciliari (quanto sostitutive del ricovero) comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità può essere imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario da eseguirsi da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento.

Vengono quindi previsti nuovi termini di esecuzione dell’adempimento condizionati al termine del periodo di sospensione.

Esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi e sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale

L’esonero contributivo in misura pari al 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro spettante per l’assunzione di giovani under 36 è riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato (anno 2022), con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.

Per i periodi di paga dal 1/1/2022 al 31/12/2022 per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione di quello domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,80% a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. L’esonero spetta, in sostanza, ai lavoratori con reddito imponibile non superiore a 35.000 euro annui.

Congedo di paternità – Legge di Bilancio 2022

Il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo diviene strutturale.

Confermata la durata di:

  • 10 giorni di quello obbligatorio
  • un giorno per quello facoltativo, in sostituzione di un giorno di congedo di maternità della madre.

Il congedo riguarda il padre lavoratore dipendente che deve fruirne, anche in via non continuativa, entro il quinto mese successivo alla nascita del figlio.

Decontribuzione lavoratrici madri – Legge di Bilancio 2022

Nella legge di bilancio 2022 si introduce in via sperimentale, per l’anno 2022, la riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri.

Spetta alla madre:

  • lavoratrice dipendente del settore privato;
  • nella misura del 50% dei contributi previdenziali a suo carico;
  • a decorrere dal rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per la durata massima di un anno da tale rientro.

Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali nella Legge di Bilancio 2022

Lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale

A decorrere dal 1/1/2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti (tutte le tipologie).

A decorrere dal 1/1/2022 per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale è richiesta l’anzianità minima di effettivo lavoro pari a 30 giorni (in precedenza 90 giorni).

Il requisito non è richiesto per l’accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) riconosciuti per la causale di evento non oggettivamente evitabile nel settore industriale.

Computo dei dipendenti

Nel calcolo dei dipendenti presenti in azienda, ai fini degli ammortizzatori sociali, sono da computare tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

Sono da includere nel calcolo dell’organico i lavoratori

  • che svolgono prestazione lavorativa presso il domicilio proprio o in un altro locale di cui abbiano disponibilità,
  • con apprendistato di alta formazione e di ricerca,
  • con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca,
  • i collaboratori etero-organizzati di cui all’art. 2 del D. Lgs n. 81/2015.

Aumento degli importi dei trattamenti di integrazione salariale

Indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento, il calcolo dei trattamenti di integrazione salariale relativi ad eventi decorrenti dal 1/1/2022 non può superare l’importo del massimale più alto che diventa l’unico di riferimento (€ 1.199,72 per l’anno 2021).

Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo familiare, fermo restando quanto previsto in materia di assegno temporaneo per figli minori.

Contribuzione addizionale

A decorrere dal 1/1/2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale (CIGO e CIGS) per almeno 24 mesi dall’ultimo periodo utilizzato, viene prevista una contribuzione addizionale ridotta pari a:

  1. 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  2. 9%, oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

Resta fermo che non sono tenute al versamento del contributo addizionale le seguenti imprese:

  • sottoposte a procedura concorsuale (come già disposto dalla L. n. 160/1988, art. 8, comma 8 bis);
  • ammesse all’amministrazione straordinaria e che ricorrono ai trattamenti di cui al DL n. 148/1993 art. 7, comma 10 ter.

Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni

In caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie CIGS

La disciplina in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e i relativi obblighi contributivi si applicano alle imprese che, nel semestre precedente la presentazione dell’istanza, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, computando, oltre ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro subordinato, anche:

  • i lavoratori con la qualifica di dirigente, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti e i lavoratori che prestano la loro opera con il vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

Le tutele dalla cassa integrazione guadagni straordinaria sono estese, per le causali di riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà, a tutte le imprese, con più 15 dipendenti, che non accedono ai Fondi di solidarietà bilaterali, Fondi bilaterali alternativi e al Fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano (art. 26, 27 e 40, Dlgs. n. 148/2015).

In tal modo, l’integrazione salariale straordinaria viene garantita ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti indipendentemente dal settore lavorativo. Analogamente, la disciplina della CIGS e i relativi obblighi contributivi sono estesi ai datori di lavoro finora iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupino più di 15 lavoratori dipendenti. A mero titolo esemplificativo, sono destinatarie della disciplina della CIGS anche le aziende del commercio che hanno alle proprie dipendenze un numero di dipendenti oltre quindici e fino a cinquanta, per le causali di riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà.

Fondi di solidarietà bilaterali nella legge di bilancio 2022

A decorrere dal 1/1/2022, l’istituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26, Dlgs n. 148/2015) è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

I Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti alla data del 1/1/2022 dovranno adeguare la soglia dimensionale entro il 31/12/2022.

In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1/1/2023, nel Fondo di integrazione salariale (FIS).

Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (FSBA)

L’assegno ordinario assume la nuova denominazione di assegno di integrazione salariale nella legge di bilancio 2022.

L’assegno di solidarietà può essere riconosciuto per periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa fino al 31/12/2021. Dal 1/1/2022, per gli eventi decorrenti da tale data, non potranno quindi essere concessi assegni di solidarietà.

Per periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1/1/2022, sono soggetti alla disciplina di cui all’art. 27, Dlgs n. 148/2015 anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti al 1/1/2022 dovranno adeguare la soglia dimensionale entro il 31/12/2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono nel Fondo di integrazione salariale (FIS), a decorrere dal 1/1/2023.

Fondo di integrazione salariale (FIS)

L’assegno ordinario assume la nuova denominazione di assegno di integrazione salariale.

L’assegno di solidarietà può essere riconosciuto per periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa fino al 31/12/2021. Dal 1/1/2022, per gli eventi decorrenti da tale data, non potranno quindi essere concessi assegni di solidarietà.

A decorrere dal 1/1/2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale e che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40, Dlgs n. 148/2015.

Dal 1/1/2022, l’assegno di integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie, è riconosciuto con i criteri e per le durate di seguito indicate:

  • ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, per una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;
  • ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile.

A decorrere dal 1/1/2022, l’aliquota di finanziamento del Fondo di integrazione salariale (FIS) è fissata allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, e allo 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.

È stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all’utilizzo delle prestazioni di integrazione salariale, pari al 4% della retribuzione persa.

A decorrere dal 1/1/2025, l’aliquota contributiva ordinaria (0,50%) si riduce in misura pari al 40% a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.

Disposizione in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva

A decorrere dal 1/1/2022, la regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 (FSBA) e 40, Dlgs n. 148/2015 è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Disposizioni transitorie di sostegno alle imprese nella Legge di Bilancio 2022

A decorrere dalla competenza del periodo di paga di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga di dicembre 2022, l’aliquota ordinaria di finanziamento del Fondo di integrazione salariale (0,50% oppure 0,80%) è ridotta di:

  • 0,350% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
  • 0,250% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti e fino a quindici dipendenti;
  • 0,110% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti;
  • 0,560% per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti.

A decorrere dalla competenza del periodo di paga di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga di dicembre 2022 l’aliquota di finanziamento della CIGS dello 0,90% è ridotta di 0,630 punti percentuali per i datori di lavoro nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti.

Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego – naspi

Le variazioni apportate alla legge di bilancio 2022 dispongono che:

  • a decorrere dal 1/01/2022 siano destinatari della Naspi anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci;
  • dal 1/01/2022 cessi l’applicazione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione al fine di veder riconosciuta la Naspi;
  • con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1/01/2022, che la NASPI si riduca del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. Tale riduzione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASPI che abbiano compiuto il 55° anno di età alla data di presentazione della domanda.

Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa dis-coll

In materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) si prevede per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1/01/2022, tra l’altro quanto segue:

  • a DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione;
  • la DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento;
  • la DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi;
  • per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della DIS-COLL per l’anno in corso.

Si prevede altresì che, a decorrere dal 1/01/2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, sia dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la Naspi.

Sgravio contributivo apprendisti

Per l’anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Informazioni sulla Legge di Bilancio 2022

I nostri uffici territoriali di Consulenza Fiscale e Societaria sono a tua disposizione per informazioni e chiarimenti.

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