Decreto Liquidità: tutte le indicazioni

Decreto Liquidità

Decreto Liquidità: tutte le indicazioni

A seguito della pubblicazione del Decreto Liquidità in Gazzetta ufficiale, approvato dal Governo nel corso del Consiglio dei ministri n. 39 del 6 aprile 2020, sono entrate in vigore il 9 aprile, giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale, tra le altre, misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese.

Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su sei principali ambiti.

Di seguito vengono esaminale le principali misure di maggior interesse.

 

Contenuti del post

 

Misure di accesso al credito per le imprese

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

Viene introdotto un meccanismo di finanziamento per le imprese colpite dalla forte crisi economica conseguente alla crisi sanitaria da covid-19.

L’immissione della liquidità alle imprese avverrà attraverso l’erogazione di finanziamenti da parte del sistema bancario con rilascio della garanzia da parte dello Stato attraverso la società SACE SPA.

La definizione di PMI richiamata dal legislatore è quella di imprese che occupano meno di 250 persone e alternativamente un fatturato annuo non superiore a 50 milioni o un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro.

Il rilascio della garanzia SACE è sottoposto ad una serie di condizioni:

  • assicura chi eroga il finanziamento per una percentuale compresa tra il 70% ed il 90% del finanziamento erogato
  • deve essere rilasciata entro il 31/12/2020 per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni con eventuale preammortamento fino a 24 mesi.
  • non potrà superare il maggiore tra il 25% del fatturato o il doppio del costo del personale entrambi relativi al 2019.

Per le imprese con meno di 5 mila dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro viene prevista una procedura di accesso alla garanzia SACE in forma semplificata.

Con Decreto MEF potranno eventualmente essere definiti ulteriori modalità operative ed eventuali ulteriori requisiti.

L’intero pacchetto di disposizioni finora descritto è subordinato all’approvazione della Commissione Europea.

Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese

Il legislatore ha viene previsto che “SACE S.p.A. favorisce l’internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l’economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l’Italia.”

Attraverso un insieme di interventi normativi, vengono potenziate le funzioni della SACE prevedendo un subentro della garanzia dello Stato in misura pari al 90% dell’impegno assunto dalla SACE. Il meccanismo dovrebbe garantire ulteriori risorse per circa 200 miliardi di euro.

Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19

Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato

I contratti bancari conclusi con la clientela al dettaglio, mediante strumenti informativi o telematici, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza, soddisfano il requisito ed hanno l’efficacia della forma scritta anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabile.

Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l’intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.

Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Gli amministratori delle società di capitali (SPA, SAPA, SRL, e SPA/SRL consortili), se rileveranno (in sede di approvazione del bilancio ma non solo), perdite che hanno eroso di oltre un terzo il capitale sociale, anche con capitale al di sotto del minimo di legge (purché non negativo), potranno proseguire l’attività senza dover necessariamente convocare l’assemblea per deliberare la ricostituzione del capitale sociale o l’eventuale trasformazione della società o la sopravvenuta causa di scioglimento.

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

La norma ha l’obiettivo di neutralizzare gli effetti negativi della crisi economica determinata dall’emergenza COVID-19 ai fini dell’applicazione della norma che prevede che “la valutazione delle voci di bilancio deve essere effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività”.

Allo scopo di evitare che la valutazione circa la prospettiva della continuità dell’attività sia influenzata dagli effetti della crisi derivanti dall’emergenza COVID-19, la norma prevede che “la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività …può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020” (data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza).

La disposizione esplica i suoi effetti sia in riferimento ai bilanci in corso al 31.12.2020 che a quelli relativi all’esercizio 2019.

In merito ai bilanci in corso al 31.12.2020 è previsto che la valutazione della continuità sia effettuata senza tenere conto degli effetti negativi dell’emergenza sanitaria in corso, facendo quindi riferimento alla situazione esistente al 23.02.2020 ed in particolare a quella sussistente nell’ultimo bilancio chiuso entro tale data (quindi, bilancio 2019).

I criteri di valutazione

I criteri di valutazione dovranno essere illustrati in Nota Integrativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Riguardo ai bilanci relativi all’esercizio 2019 che alla data del 23.02.2020 non erano ancora stati approvati, la valutazione della prospettiva della continuità deve essere effettuata tenendo conto della situazione esistente al 23.02.2020 (data in cui è stata dichiarata l’emergenza).

In pratica, nel valutare la prospettiva della continuità non si deve tenere conto degli eventi accaduti dopo il 23.02.2020 a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

Anche in questo caso in Nota Integrativa dovrà essere illustrata la norma in esame, l’impatto della crisi e le assunzioni effettuate per far fronte ai rischi e alle incertezze determinate da tale situazione.

La norma stabilisce, che resta ferma la possibilità di avvalersi del più ampio termine di 180 giorni per l’approvazione del bilancio relativo al 2019.

La disposizione in commento non opera nei confronti di quelle società che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità.

Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

Nella situazione di emergenza determinata dal COVID-19, al fine di incentivate i finanziamenti a favore della società da parte dei soci e dei soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento, la norma disattiva temporaneamente i meccanismi di postergazione dei rimborsi dei finanziamenti effettuati dai predetti soggetti, rispetto a quelli effettuati dagli altri creditori sociali.

Si sottolinea il carattere temporaneo della disposizione che riguarda solo i finanziamenti effettuati dall’entrata in vigore della norma fino al 31 dicembre 2020.

Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione

Viene previsto che le scadenze pianificate nei piani contenuti nei concordati preventivi e negli accordi di ristrutturazione omologati, con scadenze comprese nel periodo 23/2-31/12/2020 sono prorogati di 6 mesi.

Nei procedimenti di omologazione di concordati preventivi o di accordi di ristrutturazione pendenti al 23/2, viene concessa la possibilità di presentare fino alla data dell’omologa istanza per poter presentare un nuovo piano entro 90 giorni.

Se la richiesta riguarda solo i termini di pagamento, il debitore può limitarsi a presentare una memoria contenente i nuovi termini di pagamento. Il differimento dei termini di pagamento non può superare i 6 mesi.

In caso di presentazione di domanda di concordato in bianco, entro 5 giorni dalla scadenza del deposito della documentazione definitiva il debitore può presentare istanza per richiedere ulteriori 90 giorni di tempo (dopo aver già ricevuto la prima proroga da parte del Tribunale).

Il Tribunale, sentito il Commissario giudiziale delibera sulla proroga.

Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

Viene decretata l’improcedibilità di tutte le istanze di fallimento depositate nel periodo 9 marzo-30 giugno 2020 (escluse quelle proposte dal Pubblico ministero con richiesta di misure cautelari o conservative).

Non rientrano nella disposizione le grandi imprese assoggettabili all’amministrazione straordinaria.

Per garantire la par condicio creditorum i termini sono congelati nel periodo di sospensione.

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito.

Viene estesa a tutto il territorio nazionale la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito emessi antecedentemente il 9 aprile 2020 e qualora la predetta scadenza sia ricompresa o decorrente nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Viene comunque fatta salva la facoltà di rinunciare alla sospensione in maniera espressa da parte dei debitori.

Fondo centrale di garanzia PMI

A decorrere dal 9 aprile 2020, lo stato fornisce una garanzia gratuita per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto di specifiche garanzie e limiti, per le imprese con numero di dipendenti fino a 499 unità.

Sinteticamente tali misure sono:

  • l’innalzamento della percentuale massima di garanzia (80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione/controgaranzia) per tutte le operazioni ammesse al Fondo. Le predette percentuali possono essere aumentate (rispettivamente al 90% e 100%), anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo e previa autorizzazione della Commissione Europea al ricorrere di specifiche condizioni, quali:
    • l’operazione finanziaria ha durata fino a 72 mesi;
    • l’importo totale dell’operazione finanziaria non può superare alternativamente almeno uno dei limiti espressamente disposti, che concernono i costi salariali annui, il fatturato totale o il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento;
  • in relazione alle operazioni di rifinanziamento è previsto che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito;
  • l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, purché il soggetto finanziatore conceda un nuovo finanziamento per almeno il 10% del debito residuo;
  • il rafforzamento delle sinergie con le risorse aggiuntive delle Sezioni speciali per innalzare al massimo fino all’80% la garanzia del F.do sulle diverse tipologie di operazioni, incentivando anche l’impiego delle risorse comunitarie dei Fondi strutturali. A tal riguardo è altresì prevista la possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore (anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento);
  • l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista normativamente o su base volontaria, correlata all’emergenza coronavirus;
  • la valutazione per l’accesso al Fondo è condotta esclusivamente sul modulo economico finanziario, consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia.

Per il medesimo periodo sono previste misure orientate al supporto per specifici settori e per le imprese direttamente colpite dalla situazione emergenziale.

 

Misure fiscali e contabili

Sospensione di versamenti tributari e contributivi

È prevista una nuova ipotesi di sospensione dei termini dei versamenti, per i mesi di aprile e maggio 2020, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio nazionale, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

Come accedere alla sospensione

Per accedere alla sospensione, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi deve configurarsi nelle seguenti misure:

  • almeno del 33% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL in esame (anno 2019);
  • almeno del 50% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL in esame (anno 2019).

Le condizioni

La condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, in particolare, deve essere valutata confrontando:

  • i valori di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, per poter sospendere i termini dei versamenti di aprile 2020;
  • i valori di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, per poter sospendere i termini dei versamenti di maggio 2020.

A tale riguardo, in considerazione della formulazione della norma, sentita l’Agenzia delle Entrate per le vie brevi, si ritiene che la verifica della condizione di calo di fatturato e corrispettivi, debba essere condotta avendo a riguardo alle fatture di vendita e ai corrispettivi che concorrono alla liquidazione IVA dei citati mesi ovvero, nel caso di operazioni non assoggettate ad IVA, alle fatture con data compresa nei citati mesi e ai corrispettivi maturati in relazione agli stessi periodi.

Cosa riguarda la sospensione

La sospensione dei termini riguarda:

  • i versamenti in autoliquidazione relativi a:
    • ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti di imposta. La sospensione riguarda esclusivamente i versamenti e non l’effettuazione delle ritenute e delle trattenute che il sostituto di imposta effettua regolarmente nei confronti dei sostituiti;
    • imposta sul valore aggiunto (IVA).
  • i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
    La sospensione si riferisce esclusivamente ai termini dei versamenti e non è prevista alcuna sospensione dei termini relativi agli adempimenti.

La sospensione dei termini dei versamenti opera anche a favore:

  • dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello stato, che hanno intrapreso la propria attività in data successiva al 31/03/2019 (dal 1/04/2019 in poi). Per tali soggetti non sono richieste comparazioni con il medesimo periodo dell’anno precedente e la sospensione si applica a prescindere dalla contrazione di fatturato e corrispettivi;
  • degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa, con riferimento a:
    • ritenute alla fonte (art. 23 e 24 del DPR n. 600/1973) e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti di imposta;
    • contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti relativi esclusivamente all’imposta sul valore aggiunto (IVA), si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che vi sia una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%, in marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e in aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, indipendentemente dal volume dei ricavi e dei compensi nel periodo di imposta precedente (fino a 50 milioni di euro o superiore).

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30/06/2020 oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Non è ammesso il rimborso di quanto già versato.

Coordinamento con precedenti sospensioni

Qualora non si possa rientrare nei parametri stabiliti dalla nuova disciplina, restano applicabili le precedenti ipotesi di sospensione relative a:

  • “turismo e altri settori colpiti” per il mese di aprile 2020 (con restituzione entro il 31/05/2020);
  • “federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche” per i mesi di aprile e maggio 2020 (con restituzione entro il 30/06/2020).
    Ciò vale con riferimento alla sospensione dei termini di versamento delle ritenute e trattenute dei sostituti di imposta, nonché dei contributi e premi. Tali disposizioni, invece, non sono più applicabili all’IVA che deve essere regolarmente versata in aprile o in maggio 2020, qualora il soggetto non rientri nelle ipotesi di sospensione ora previste.

La sospensione disposta dall’articolo 62, co. 2 a favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente (2019) resta applicabile ai soli versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, senza ulteriore proroga, fatta salva ovviamente la possibilità per tali soggetti di confluire nelle nuove previsioni ove siano in possesso dei requisiti.

Controlli

L’INPS, l’INAIL e gli altri enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza comunicano all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi.

L’Agenzia delle entrate comunica in seguito a tali enti gli esiti relativi alle verifiche dei requisiti su fatturato e corrispettivi, nei termini consentiti dagli adempimenti informativi fiscali, definendo così l’effettivo diritto alla sospensione.

Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari

Viene sostituita, prevedendone contestualmente un prolungamento dell’efficacia, la norma a favore della liquidità dei percettori di compensi di lavoro autonomo e di provvigione, anche in via occasionale: tali soggetti possono chiedere al sostituto di imposta di non applicare la ritenuta alla fonte sulle somme incassate dal 17 al 31 maggio 2020.

La misura agevolativa è riservata a contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia che possano vantare ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019 e che non abbiano pagato compensi a dipendenti o categorie assimilate nel mese precedente a quello dei compensi in pagamento.

Le imposte non subite in acconto da parte del/dei sostituto/i di imposta devono essere versate dal contribuente in autoliquidazione entro il 31 luglio 2020 o in massimo 5 rate mensili a decorrere dal mese di luglio.

Metodo previsionale acconti giugno

Viene introdotto un margine di tolleranza per gli eventuali errori riguardanti il versamento degli acconti delle imposte determinati su base previsionale.

Come noto, il metodo previsionale si applica quando si prevede di conseguire un reddito minore rispetto a quello dell’anno precedente e se ne vuol tenere conto al fine di rideterminare il carico fiscale già a partire dal versamento degli acconti dovuti per l’anno in corso.

Tale metodologia di calcolo viene presa in considerazione solo in presenza di scostamenti di reddito da un anno e all’altro molto significativi, in quanto in caso di errori che possano determinare insufficienti o omessi versamenti sono dovute le sanzioni e gli interessi.

A tal riguardo, in considerazione dell’attuale situazione di emergenza, il decreto, per favorire il calcolo degli acconti utilizzando il metodo previsionale, esclude l’applicazione di sanzioni e interessi in caso di omesso o insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

In pratica, nell’ipotesi in cui gli acconti siano versati in misura almeno pari all’80% di quanto effettivamente dovuto non saranno dovute le sanzioni e gli interessi per omessi o insufficienti versamenti.

La disposizione si applica in riferimento agli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

La norma precisa che le disposizioni si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (acconti per il 2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Rimessione in termini per i versamenti

In considerazione del periodo emergenziale, viene previsto di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, già prorogati al 20 marzo 2020, purché eseguiti entro il 16 aprile 2020.
Non sono previste sanzioni ed interessi.

Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020

Le certificazioni uniche 2020 (redditi 2019) sintetiche, la cui consegna scadeva il 31/3/2020, possono essere messe a disposizione agli interessati entro il maggior termine del 30/4/2020.

Non è stato differito e rimane quindi confermato al 31/3/2020 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate del flusso delle certificazioni uniche ordinarie.

La norma però dispone la non sanzionabilità della violazione della tardiva trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle Entrate, qualora questa avvenga entro il 30/4/2020.

Proroga dei certificati di regolarità fiscale

Viene prorogata fino al 30 giugno 2020 la validità dei certificati di regolarità fiscale (c.d. “DURF” – Documento Unico di Regolarità Fiscale), emessi entro il 29 febbraio 2020.

Tenuto conto che la suddetta certificazione ha validità di 4 mesi dalla data di emissione e che le prime certificazioni sono state rilasciate solo nel corso del mese di febbraio, è evidente che la proroga in esame ha un’efficacia estremamente limitata, ridotta a soli pochi giorni.

Si rileva inoltre che attraverso questo dispositivo non si sospende l’efficacia delle disposizioni contenute nell’art.17-bis in materia di ritenute fiscali nelle esternalizzazioni che rimangono quindi in vigore e vanno applicate dai soggetti eventualmente coinvolti dal mese di gennaio 2020.

Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare in generale deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento.

Per semplificare e ridurre gli adempimenti viene ora previsto che il versamento dell’imposta di bollo relativa al primo trimestre, se è inferiore a 250 euro, può essere effettuato entro il versamento dell’imposta di bollo del secondo trimestre (20 luglio) senza sanzioni ed interessi.

Viene inoltre previsto che versamento dell’imposta di bollo relativa al primo e al secondo trimestre, se è complessivamente inferiore a 250 euro, può essere effettuato entro il versamento dell’imposta di bollo del terzo trimestre (20 ottobre) senza sanzioni ed interessi.

È stata abrogata la disposizione che prevedeva la possibilità di versare semestralmente l’imposta di bollo (entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno) se gli importi dovuti non superavano il limite di 1000 euro annuo.
Rimangono inalterate le scadenze relative al terzo e quarto trimestre.

Modifiche al credito d’imposta per le spese di sanificazione

Viene esteso l’ambito applicativo del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, prevedendo che lo stesso spetti non solo per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro ma anche all’acquisto di dispositivi di protezione individuale:

  • mascherine
  • mascherine chirurgiche
  • Ffp2 e Ffp3
  • guanti
  • visiere di protezione e occhiali protettivi
  • tute di protezione
  • calzari)

nonché all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e/o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (ad esempio: barriere e pannelli protettivi).

Sono inoltre agevolabili anche i detergenti mani e i disinfettanti.

Invariati l’ambito soggettivo del tax credit, che riguarda sia i soggetti imprese che gli esercenti arti e professioni, nonché la misura dell’agevolazione che spetterà a ciascun beneficiario nel limite del 50% delle spese sostenute entro il 31/12/2020, fino ad un massimo di 20.000 euro.

Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle finanze, entro il 16/04/2020 saranno adottate le misure attuative.

Informazioni sul Decreto Liquidità

I nostri uffici territoriali di Consulenza Fiscale e Societaria sono a tua disposizione per informazioni e chiarimenti.

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