Lavoratori autonomi occasionali: comunicazione preventiva di inizio attività all’ispettorato territoriale del lavoro

Lavoratori autonomi occasionali: comunicazione preventiva di inizio attività all'ispettorato territoriale del lavoro

Lavoratori autonomi occasionali: comunicazione preventiva di inizio attività all’ispettorato territoriale del lavoro

La Legge di conversione del DL 146/2021 (Legge 17 dicembre 2021, n.215) e la nota 11/21 numero 29 del Ministero del lavoro hanno introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva per l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, da parte del committente.

Come effettuare la comunicazione preventiva di inizio attività

L’invio può essere effettuato mediante:

  • SMS
  • posta elettronica.

Inizio attività: quando mandare la comunicazione preventiva

Si consiglia di mandare la comunicazione entro il giorno precedente.

La comunicazione va comunque mandata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore.

NB. Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio 2022 compreso.

Le modalità previste per la comunicazione

La comunicazione va effettuata secondo le modalità previste per i lavoratori “a chiamata” e va fatta all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.

La comunicazione avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

Contenuti minimi della comunicazione

I dati minimi contenuti nella comunicazione, che potranno essere inseriti direttamente nel corpo dell’e-mail dovranno essere i seguenti:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

La comunicazione, in assenza di tutti questi dati, sarà considerata omessa.

Sanzioni

In caso di violazione dei suddetti obblighi di comunicazione il committente è punito con l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

L’obbligo è in vigore dal 21 dicembre 2021.

Informazioni sulla comunicazione preventiva per lavoratori occasionali

Ufficio di coordinamento Consulenza del lavoro CNA Varese.

0332 285 289

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rbernasconi@cnavarese.it

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