Estetista a domicilio? La normativa lo ammette solo in casi specifici

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Estetista a domicilio? La normativa lo ammette solo in casi specifici

La normativa che disciplina l’attività di estetista in Regione Lombardia, anche per quanto riguarda la possibilità di recarsi presso il domicilio del cliente, si divide in:

La normativa

  • L’attività di estetista è svolta in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie.
  • L’attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell’esercente solo in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento regionale o comunale e l’obbligo di consentire i controlli da parte dell’autorità competente. Detti locali ad uso esclusivo dell’attività devono essere separati da quelli destinati ad abitazione, dotati di accesso indipendente, di impianti conformi alla normativa di settore e di servizi igienici ad uso esclusivo dei clienti.
  • Lo svolgimento dell’attività non è ammessa in forma ambulante o di posteggio.
  • Svolgere attività di estetista a domicilio del cliente costituisce a tutti gli effetti una pratica abusiva della professione. Solo occasionalmente è possibile effettuare prestazioni presso il domicilio del cliente (esempio trucco sposa) sempre rispettando i requisiti igienico sanitari previsti dall’allegato 1 del regolamento regionale.

Il dermografo itinerante

Anche l’attività di trucco semipermanente, così come ogni specifica attività di estetista, non può essere svolta in forma itinerante.

Non è quindi possibile né svolgere l’attività, né ospitare presso il proprio centro, chi “impropriamente” esegue l’attività fuori norma.

Sanzioni

Pene amministrative e penali in caso di mancato rispetto delle norme.

Informazioni sulla normativa dell’estetista a domicilio

Laura Rosati, referente per CNA Varese di Acconciatori ed Estetiste.

Tel. 0332 285 289 int. 129

lrosati@cnavarese.it

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