Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Varese
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Dal 1/6/2020, il contributo Conai per gli imballaggi in carta passerà da 35 euro/tonnellata a 55 euro/tonnellata. Resterà invece invariato il contributo aggiuntivo (20 euro/tonnellata) per i poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi, per i quali pertanto il contributo ammonterà a 75 euro/tonnellata.
In seguito all’incremento dei contributi per imballaggi in carta (dal 1/6/2020) e vetro (dal 1/7/2020), varieranno anche gli importi relativi alle procedure semplificate per l'importazione di merci imballate (Modulo 6.2).
In particolare:
1) il contributo mediante il calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (cosiddetta procedura semplificata per tara) passerà:
– da 85,00 a 91,00 Euro/t, dal 1° giugno 2020;
– da 91,00 a 92,00 Euro/t, dal 1° luglio 2020;
2) l’aliquota da applicare sul valore complessivo delle importazioni (cosiddetta procedura semplificata a valore):
– passerà da 0,17 a 0,18%, dal 1° luglio 2020, per i prodotti alimentari imballati;
– resterà invariata per i prodotti non alimentari imballati, pari a 0,09%.
Le imprese obbligate all’adesione al Conoe che optano per l’invio della dichiarazione mensile devono inviare i dati per il calcolo del contributo mensile entro il giorno 10 del mese successivo. Conoe emette la relativa fattura e il versamento va effettuato entro il 30 del mese di emissione della fattura del Consorzio.
Entro questa data il venditore di veicoli deve effettuare una dichiarazione al sistema informatico (accessibile dal sito www.pneumaticifuoriuso.it) dei veicoli immatricolati nel mese precedente (immatricolati e venduti nello stesso mese) oppure dei veicoli non immatricolati, venduti nel mese precedente.
Se il veicolo è stato immatricolato e venduto in mesi diversi, il venditore deve fare 2 dichiarazioni: una nel mese di immatricolazione e una nel mese di vendita (se la seconda dichiarazione non viene effettuata, il veicolo viene considerato automaticamente venduto dopo 12 mesi).
Entro questa data i soggetti abilitati alla raccolta e gestione dei PFU a fine vita (autorizzati dal Comitato di gestione dei PFU e presenti in apposito elenco) devono accedere all’applicazione disponibile dal sito www.pneumaticifuoriuso.it e:
In attuazione del DL 18/2020, i certificati per l’iscrizione al Registro Fgas rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ed in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 resteranno validi fino al 15 giugno 2020. È compito degli Organismi di Certificazione prorogare direttamente tali certificati.
Termine entro il quale:
*per i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono oltre 150 ton/anno per ciascun materiale, che effettuano una prima cessione ad un utilizzatore-riempitore di imballaggi.
CON IL D.L.18/2020 “CURA ITALIA”, PER IL SOLO 2020 IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE E’ STATO PROROGATO DAL 31 MARZO AL 30 GIUGNO
Il D.Lgs. 188/2008 prevede che entro il 31 marzo di ogni anno, i produttori di pile ed accumulatori comunichino alla competente CCIAA i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato nell’anno precedente.
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CON IL D.L.18/2020 “CURA ITALIA”, PER IL SOLO 2020 IL TERMINE ULTIMO PER IL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE E’ STATO PROROGATO DAL 30 APRILE AL 30 GIUGNO 2020
Le imprese iscritte all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti sono tenute, ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006, alla corresponsione del diritto annuale di iscrizione.
CON IL D.L.18/2020 “CURA ITALIA”, PER IL SOLO 2020, IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE E’ STATO PROROGATO DAL 28 FEBBRAIO AL 30 GIUGNO 2020
Entro il 28 febbraio di ogni anno, gli impianti di trattamento di rifiuti costituiti da pile ed accumulatori dovranno comunicare al Centro di Coordinamento le quantità di rifiuti trattate e le percentuali di riciclaggio ottenute, in riferimento all’anno precedente.
Termine di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), secondo il modello vigente.
Con il MUD si effettuano le seguenti comunicazioni:
I soggetti passivi, presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
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I soggetti passivi, presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
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Entro il 30/6 dell’anno successivo a quello di riferimento è previsto l’obbligo di rendere pubblici i benefici ricevuti dalla PA e dalle società in partecipazione pubblica o società controllate, direttamente o indirettamente, dalla P.A.
L’informativa va inserita nella nota integrativa per quelle tenute al bilancio esteso o consolidato o nei siti internet dell’impresa o dell’associazione di categoria per le altre.
Per quanto di nostro interesse possono rientrare nei benefici con obbligo di informativa oltre ai contributi / sovvenzione da partecipazioni a bandi (es. bando ISI Inail) anche l’oscillazione del tasso medio per prevenzione nei primi 2 anni di attività (OT 20) e dopo i primi 2 anni di attività (OT 24) fino al 31/12/2018, nonché l’oscillazione del tasso medio per prevenzione (OT 23) a partire dal 1/1/2019.
Da questa data le modalità di invio dell'adesione al Conai e delle variazioni anagrafiche deve avvenire esclusivamente on line attraverso il Servizio Adesioni on line del portale impresa.gov.
Dal 1/7/2020, il contributo per gli imballaggi in vetro passerà da 27 euro/tonnellata a 31
euro/tonnellata.
In seguito all’incremento dei contributi per imballaggi in carta (dal 1/6/2020) e vetro (dal 1/7/2020), varieranno anche gli importi relativi alle procedure semplificate per l’importazione di merci imballate (Modulo 6.2).
In particolare:
1) il contributo mediante il calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (cosiddetta procedura semplificata “per tara”) passerà:
– da 85,00 a 91,00 Euro/t, dal 1° giugno 2020;
– da 91,00 a 92,00 Euro/t, dal 1° luglio 2020;
2) l’aliquota da applicare sul valore complessivo delle importazioni (cosiddetta procedura semplificata “a valore”):
– passerà da 0,17 a 0,18%, dal 1° luglio 2020, per i prodotti alimentari imballati;
– resterà invariata per i prodotti non alimentari imballati, pari a 0,09%.
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