La sanificazione e l’igienizzazione degli impianti e degli ambienti
CNA Installazione impianti ha preparato un vademecum per affrontare la delicata questione relativa alla pulizia, igienizzazione e sanificazione degli impianti e degli ambienti.
Come saprete su questi termini vi è molta confusione che auspichiamo venga al più presto chiarita da una interpretazione ministeriale.
Contenuti del post
Una premessa sul vademecum
Il vademecum, così come tutte le indicazioni di carattere operativo, normativo e legislativo fornite in varie forme sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria alle imprese, hanno l’esplicito scopo di tutelare le imprese ed evitare che a causa di utilizzi impropri, generici o sbagliati del termine “sanificazione” si trovino in futuro a dover affrontare eventuali contenziosi e contestazioni in ordine al loro operato.
In sintesi per CNA Installazione impianti è fondamentale distinguere gli ambiti delle attività di:
- Sanificazione Ambienti
- Pulizia, Igienizzazione e”sanificazione” Impianti.
In entrambi gli ambiti possono intervenire solo imprese in possesso di particolari requisiti.
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La sanificazione degli impianti
Il termine “sanificazione” è quello che crea i principali problemi poiché, si stanno ponendo numerosi interrogativi circa gli interventi da effettuare per garantire, nei limiti del possibile, la necessaria salubrità degli ambienti, siano essi quelli domestici che quelli di lavoro o, più in generale, quelli soggetti ad assembramento di persone (supermercati, centri commerciali, ecc.).
La sanificazione COVID 19, così come indicato nella circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020, prescrive sostanzialmente solo il trattamento superficiale considerando esclusivamente gli ambienti.
Ma la dizione “sanificazione degli impianti”, utilizzata in alcune ordinanze regionali nonché nel Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, non consente un’interpretazione univoca.
Appare più frutto di un’imprecisione lessicale, intesa come mera estensione agli impianti di attività da svolgersi negli ambienti, piuttosto che un’attività definita in modo chiaro sia negli obiettivi che nei confini, anche e soprattutto, in termini di responsabilità da parte degli operatori chiamati in causa.
Possiamo quindi dire, con esplicito riferimento alle attività di sanificazione degli ambienti e di pulizia e igienizzazione degli impianti per le finalità di riduzione del contagio, che a nostro parere sono chiamate in causa aziende diverse con proprie specificità.
Il 15 maggio 2020 Unioncamere con una nota ha chiarito gli aspetti sulla sanificazione: la sanificazione degli impianti al servizio degli edifici deve essere eseguita solo dagli Impiantisti.
Impianti HVAC&R (Riscaldamento – ventilazione – condizionamento aria e refrigerazione)
Su questi impianti deve intervenire un’impresa abilitata ai sensi del D.M. 37/08 lettera c).
L’intervento cui è chiamato l’impiantista dipenderà ovviamente dalla destinazione d’uso dell’immobile e dalla tipologia di impianto sul quale deve intervenire.
Nel caso il tecnico fosse chiamato al rilascio di “certificati di sanificazione” degli impianti, in assenza di specifica documentazione indicata dagli enti preposti, si suggerisce di annotare le attività svolte nel documento fiscale (es. fattura) nel quale si potrà riportare un esplicito riferimento alla pulizia, igienizzazione e “sanificazione” dell’impianto ai sensi della normativa vigente.
Ribadendo che il termine sanificazione sarebbe opportuno non utilizzarlo.
Ambienti secondo l’istituto superiore di sanità
Ambienti lavorativi
Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC), questi impianti devono mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24.
In questo periodo di emergenza per aumentare il livello di protezione, deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell’aria.
Può quindi risultare utile aprire nel corso della giornata le finestre per aumentare il livello di ricambio dell’aria.
Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento e raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil, o termoconvettori), tenere spenti gli impianti per evitare il possibile ricircolo del virus in aria (questa posizione assunta dall’Istituto Superiore della Sanità non confermata in nessun decreto o circolare del Ministero della Salute lascia molte perplessità per la stessa vivibilità degli ambienti).
Se non è possibile tenere fermi gli impianti, pulire settimanalmente in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione e rimozione adeguati (anche in questo caso posizione questa assunta dall’Istituto Superiore della Sanità ma non confermata in nessun decreto o circolare del Ministero della Salute e che lascia molte perplessità anche sul piano dei costi aziendali).
Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti e disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti durante il funzionamento.
Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente.
Ambienti domestici
Se l’abitazione è dotata di impianto di riscaldamento e raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil o termoconvettori) è opportuno pulire regolarmente, in base alle indicazioni fornite dal produttore e ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo in dotazione all’impianto per mantenere livelli di filtrazione e rimozione adeguati.
Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti e disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti durante il funzionamento.
Anche in queste abitazioni è importante aprire regolarmente le finestre e balconi per aumentare il ricambio dell’aria nella stanza e ambiente.
Pulire regolarmente le prese e le griglie di ventilazione con panni in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente.
Naturalmente se negli ambienti è richiesto un intervento di sanificazione, l’impresa di pulizia deve essere abilitata ai sensi del Decreto 274/97 con responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnici previsti al fine di rilasciare idonea certificazione.
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Informazioni sulla sanificazione degli impianti
Gualtiero Fiorina
cell. 342 578 0942