Impianti a Biomassa: Norme tecniche e bando per incentivi di Regione Lombardia

Impianti a Biomassa: Norme tecniche e bando per incentivi di Regione Lombardia

Impianti a Biomassa: Norme tecniche e bando per incentivi di Regione Lombardia

Nell’articolo parleremo del Bando di Regione Lombardia sulla sostituzione degli impianti a biomassa e delle nuove norme tecniche riguardanti il settore.

Bando di incentivazione alla sostituzione di impianti di riscaldamento obsoleti con impianti innovativi, alimentati da biomassa

La Giunta regionale ha fissato i criteri con cui è stato predisposto il bando per incentivare la sostituzione di impianti di riscaldamento obsoleti con impianti innovativi a basse emissioni.

Chi può partecipare al bando

La partecipazione al bando è ammessa solo per coloro che hanno presentato al GSE la domanda per ottenere il contributo per il “Conto Termico” in data successiva all’approvazione della presente misura da parte della Giunta regionale (30 novembre 2021) e consentirà di integrare il contributo ricevuto dal GSE.

La dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria ammonta a € 12.000.000, ripartiti come segue:

  • alle persone fisiche – € 10.000.000
  • agli enti del terzo settore (Onlus) non iscritte al registro delle imprese – € 1.000.000
  • alle piccole e medie imprese, incluse le ditte individuali – € 1.000.000

I requisiti degli impianti

I requisiti degli impianti oggetto di contributo regionale sono differenziati in relazione alla zona altimetrica per la necessità di prevedere emissioni più contenute nelle aree in cui è più difficile la dispersione degli inquinanti. Inoltre, nelle zone collinari è molto diffuso il consumo di legna autoprodotta, piuttosto che del pellet, motivo per cui è ammessa la sostituzione anche con impianti a 4 stelle.

Pertanto, si prevede quanto segue:

  • Nei Comuni sopra i 300 m slm sono incentivati solo i generatori alimentati da biomassa appartenenti alle sole classi ambientali 4 e 5 stelle del DM 186/2016 con valori di polveri sottili (PP) inferiori ai 20 mg/Nm3;
  • Nei Comuni sotto i 300 m slm sono incentivati solo i generatori di calore alimentati a biomassa appartenenti alla classe ambientale 5 stelle ex d.m. 186/2017 con valori di polveri sottili (PP) inferiori a 15 mg/Nm3.

Il contributo

Il contributo regionale sarà concesso, a fondo perduto, ad integrazione del contributo riconosciuto dal Conto termico per lo stesso intervento.

L’integrazione del contributo regionale sarà disposta in modo da raggiungere, per i soggetti privati, la copertura dei costi ammissibili, indicati dallo stesso Conto termico, nella seguente misura:

  • 70% per la fascia da maggiore 15 PP minore uguale 20 PP;
  • 85% per la fascia da maggiore 10 PP minore uguale 15 PP;
  • 95% per la terza fascia minore uguale a 10 PP.

In conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale 16.4.2016, il contributo regionale per le imprese, sommato al contributo riconosciuto dal Conto termico, non potrà superare le seguenti percentuali, rispetto alle spese ammissibili riconosciute dal GSE:

  • 65% nel caso di micro e piccole imprese, con incluse le imprese individuali;
  • 55% nel caso di medie imprese.

Inoltre, il contributo per le imprese di cui sopra verrà concesso in conformità alle disposizioni previste nel regolamento 1407/2013 (“de minimis”).

I generatori, per il quale viene richiesto il contributo, dovranno essere installati presso edifici situati in Lombardia.

I richiedenti potranno presentare domanda di contributo per la sostituzione di più impianti, fino a un massimo di 5 impianti, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni sopra indicate.

Come presentare la domanda

La domanda può essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma Bandi online www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10.00 del 21 aprile 2022 fino alle ore 16.00 del 15 settembre 2023 (salvo esaurimento anticipato delle risorse).

Leggi il pdf del bando

Leggi il bando cliccando QUI.

Norme tecniche degli Impianti a Biomassa

Sono state pubblicate in questi giorni due norme tecniche fondamentali per gli impianti e gli apparecchi alimentati a biomassa legnosa.

Misurazioni in campo

La norma UNI 10389-2:2022 “Misurazioni in campo – Generatori di calore – Parte 2: Apparecchi alimentati a biocombustibile solido non polverizzato”, prescrive le modalità di esecuzione in opera della misurazione del tiraggio per gli apparecchi a biocombustibile solido non polverizzato, e l’analisi dei prodotti della combustione e la misurazione del rendimento di combustione per le caldaie (UNI EN 303-5) alimentate con biocombustibile solido non polverizzato e per gli apparecchi a pellet a caricamento automatico.

Si applica a tutti i generatori di calore alimentati a biocombustibile solido non polverizzato, destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, con o senza cottura cibi.

Non si applica agli impianti inseriti in cicli di processo, agli apparecchi destinati alla sola cottura cibi e agli impianti dotati di strumentazione di analisi in continuo.

La norma definisce le seguenti procedure:

  • misurazione della depressione in camino/canale da fumo;
  • campionamento dei prodotti della combustione;
  • misurazione in opera della temperatura dei prodotti della combustione e dell’aria comburente;
  • misurazione in opera delle concentrazioni di ossigeno o anidride carbonica, di monossido di carbonio e di ossidi di azoto;
  • determinazione del rendimento di combustione

Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione

La norma UNI 11859-1:2022 “Impianti alimentati a combustibile liquido e solido, per uso civile, in esercizio – Linee guida per la verifica dell’idoneità al funzionamento in sicurezza – Parte 1: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione” definisce i criteri per verificare la sussistenza dei requisiti di sicurezza dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione (SEPC) degli impianti ad uso civile in esercizio alimentati a combustibile liquido e/o solido, indipendentemente dalla data della loro realizzazione, al fine di stabilire se la parte di impianto oggetto di verifica può continuare o meno ad essere utilizzata nello stato in cui si trova, senza pregiudicarne la sicurezza.

Sono trattati esclusivamente gli aspetti di verifica e pertanto non può essere utilizzata come norma di progettazione, né di installazione, né per l’adeguamento.

La norma si applica agli impianti ad uso civile alimentati a combustibile solido:

  • pellet,
  • bricchette,
  • cippato di legno e legna da ardere (si applica anche a quelli alimentatati a combustibile liquido di cui alla UNI 6579 avente un contenuto di zolfo (S) ≤ 2 000 mg/kg).

Non si applica agli impianti asserviti a cicli di processo industriale e di cogenerazione e agli impianti asserviti agli apparecchi da cottura dei cibi privi di SEPC.

La norma è applicabile nei casi seguenti, quando previsto dalla legislazione vigente per esempio: dichiarazione di rispondenza secondo il D.M. 37/2008, rapporto di controllo secondo il D.P.R. 74/2013, ma anche su specifica richiesta dell’utente o delle autorità competenti, – ogni qualvolta si riscontri un’anomalia di funzionamento del SEPC, o per la verifica del SEPC ai fini di un intervento di manutenzione straordinaria sulle rimanenti parti di impianto.

Webinar

A breve saranno organizzati 2 webinar specifici sulle norma tecniche.

Informazioni sulle norme tecniche degli Impianti a Biomassa

Se sei il titolare di un’impresa e vuoi informazioni non esitare a contattarci.

Gualtiero Fiorina

0332 285 289 int. 152

gfiorina@cnavarese.it

 

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