Importante chiarimento di Unioncamere sull’attività di sanificazione degli impianti

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Importante chiarimento di Unioncamere sull’attività di sanificazione degli impianti

La sanificazione degli impianti al servizio degli edifici deve essere eseguita solo dagli Impiantisti, lo si legge su un chiarimento sul sito di Unioncamere.

La nota è datata 15 maggio 2020 e chiarisce gli aspetti sulla sanificazione.

Attività di sanificazione degli impianti al servizio degli edifici

Nel punto 6 della nota, in particolare, trovate “informazioni sulle attività di sanificazione degli impianti al servizio degli edifici“:

La sanificazione degli impianti al servizio degli edifici (ad esempio, impianti di condizionamento, climatizzazione) non rientra nella manutenzione ordinaria di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) del D.M. n. 37/2008, codificata come contenimento del normale degrado d’uso dell’impianto oppure rimedio ad eventi accidentali per garantire il normale funzionamento dell’impianto, dovendo essere eseguita solo da imprese di installazione e manutenzione degli impianti in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/08.

La certificazione del Registro delle Imprese – REA non espliciterà l’attività di sanificazione perché è ricompresa nell’attività principale e perché indicarla genera confusione con le attività riservate alle imprese di pulizia che utilizzano la specifica dizione.

Il committente, gli organi di vigilanza e controllo, l’Agenzia delle Entrate nel valutare il credito d’imposta, dovranno verificare che l’impresa che ha eseguito l’attività sia iscritta nel registro delle imprese – REA quale impiantista e nella sezione (sono sette) specifica per la tipologia di  impianto.

Codice Ateco: 43.22.01

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione.

La nota di Infocamere

Per leggere la nota di Infocamere clicca QUI

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