
Licenziamenti per causa covid: il punto della situazione
La normativa emergenziale è intervenuta sin da subito anche sul tema dei “licenziamenti per causa Covid” introducendo un blocco generalizzato dei licenziamenti di natura economico-organizzativa (licenziamento per giustificato motivo oggettivo).
Tale blocco è stato inizialmente previsto nel Decreto Cura Italia per 60 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020 poi prorogato per 5 mesi dal Decreto Rilancio estendendolo pertanto fino al 17 agosto 2020.
Tale limitazione imposta ai datori di lavoro a tutela dei livelli occupazionali ha avuto come contraltare la possibilità di ricorrere a misure straordinarie di integrazione salariale per un periodo complessivo di 18 settimane nell’arco temporale compreso tra il 23 febbraio ed il 31 agosto.
Il DL Agosto è nuovamente intervenuto sul tema con l’art. 14: “Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”.
Parallelamente lo stesso DL ha previsto ulteriori 18 settimane di integrazioni salariali legate all’emergenza COVID-19.
Le tipologie di licenziamenti
Il licenziamento è la modalità di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato che si attua mediante recesso unilaterale del datore di lavoro.
Le altre modalità di recesso sono le dimissioni (atto unilaterale del lavoratore) e la risoluzione consensuale.
L’atto di licenziamento deve trovare fondamento in un giustificato motivo che può derivare da ragioni inerenti l’attività produttiva o l’organizzazione del lavoro (cd licenziamento per giustificato motivo oggettivo) o dalla condotta del lavoratore (cd licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo).
Ad ogni tipologia di licenziamento si associano eccezioni e particolarità oltre che regole procedurali a cui è necessario porre particolare attenzione.
La normativa emergenziale interviene ponendo limitazioni ai soli licenziamenti per giustificato motivo oggettivo non interessando pertanto i recessi per giustificato motivo soggettivo o giusta causa né tanto meno le dimissioni e le risoluzioni consensuali.
Il blocco interessa sia i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo individuali che collettivi.
Quando si può licenziare durante l’emergenza Covid-19
Come evidenziato la normativa emergenziale ha introdotto un blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo a partire dal 17 marzo 2020 estendendolo successivamente prima fino al 17 agosto 2020 e poi, con le condizioni che vedremo sotto, fino alla fine del 2020.
Chiaramente, pertanto, dal blocco sono esclusi i licenziamenti dovuti alla condotta del lavoratore, vale a dire i licenziamenti per motivi disciplinari (giusta causa e giustificato motivo soggettivo).
Si tratta di comportamenti gravi del lavoratore che non consentono la prosecuzione del rapporto incidendo sul vincolo fiduciario datore di lavoro – lavoratore.
Ugualmente escluse dal blocco sono alcune fattispecie di licenziamento particolari:
- Per mancato superamento della prova
- Dei lavoratori che hanno raggiunto i requisiti per il pensionamento
- Dei lavoratori domestici
- Degli apprendisti al termine del periodo formativo
- Per superamento del periodo di comporto
- Del personale impiegato in un appalto che venga riassunto per subentro del nuovo appaltatore
- Dei dirigenti
Per quanto riguarda i licenziamenti per inidoneità psichica o fisica del lavoratore, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha specificato che anch’essi rientrano nel divieto di licenziamento.
I licenziamenti dopo il DL Agosto
Premettiamo che il dettato normativo del DL Agosto ha destato perplessità e dubbi interpretativi.
Esistono pertanto commentatori che avanzano letture diverse da quella che qui segue.
Ci atteniamo alla lettura più prudenziale, in attesa di chiarimenti da parte del legislatore o di prassi.
Il DL Agosto conferma il blocco dei licenziamento scattato il 17 marzo 2020 introducendo però alcune deroghe ed una scadenza “mobile” del divieto.
Il precedente termine del 17 agosto 2020, introdotto dal DL “Rilancio” era fisso e valido per tutti, mentre ora la scadenza può cambiare da azienda ad azienda.
In ogni caso il nuovo divieto di licenziamento non opera oltre il 31 dicembre 2020.
Come è strutturato il blocco dei licenziamenti per causa covid
Il divieto dei licenziamenti per causa covid si struttura in due modalità:
- Le aziende non potranno licenziare fino alla integrale fruizione dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19.
La sospensione continua a valere per le procedure collettive e per i licenziamenti individuali (restano ancora sospese, inoltre, le procedure in corso di cui all’art. 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604 – cd rito Fornero).
Il calcolo dell’arco temporale in cui opera il divieto sarà compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020, in relazione alle modalità di fruizione delle 18 settimane di ammortizzatori sociali concesse dal DL Agosto. - Il blocco dei licenziamenti economici vige anche per i datori di lavoro che beneficeranno della forma di esonero contributivo previsto dal DL Agosto a favore dei datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.
Tale esonero è previsto per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.
Le Deroghe ai licenziamenti del DL Agosto
Il DL Agosto introduce infine specifiche deroghe al divieto. Sarà possibile licenziare:
- Per cessazione di attività (conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c.)
- A seguito di un accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo, limitatamente per i lavoratori che aderiscono all’accordo
- In caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.
Informazioni sui licenziamenti per causa covid
Ufficio di coordinamento Consulenza del lavoro CNA Varese.
0332 285 289
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