
Dietilenglicole, solo cosmetici a norma
dal 25 marzo 2017
La sostanza dietilenglicole monoetiletere che viene largamente usata nei prodotti cosmetici, non è ancora disciplinata dalla norma comunitaria sui cosmetici (Regolamento n. 1223/2009).
Sono stati adottati diversi pareri da parte del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori, sull’uso del dietilenglicole monoetiletere, arrivando alla conclusione che l’impiego in tinture per capelli ossidative da una concentrazione massima del 7% p/p, in tinture per capelli non ossidative ad una concentrazione massima del 5% p/p e in altri prodotti da sciacquare ad una concentrazione massima di 10% p/p non presenta rischi per la salute dei consumatori.
Il Comitato scientifico è giunto alla conclusione che l’impiego non comporta rischi per la salute del consumatore ad una concentrazione massima del 2,6% p/p in altri prodotti cosmetici non spray e nei seguenti prodotti spray: Antitraspiranti e deodoranti, spray per capelli, profumi; invece, l’impiego in prodotti per l’igiene orale e in prodotti per gli occhii, non è stato esaminato dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori e di conseguenza non può essere considerato sicuro per il consumatore.
Alla luce dei diversi pareri espressi dal comitato scientifico della sicurezza del consumatore, la Commissione UE ne disciplina l’uso e le percentuali consentite nei cosmetici, concede alle imprese un periodo di dodici mesi per immettere sul mercato i prodotti conformi, ritirando dal mercato quelli non conformi, stabilendo che, a partire dal 25 dicembre 2017 solo i prodotti cosmetici conformi al regolamento in allegato, possono essere immessi e messi a disposizione sul mercato dell’unione.
REGOLAMENTO (UE) 2016/314 DELLA COMMISSIONE DEL 4 MARZO 2016