
Salute e sicurezza sul lavoro: vigilanza e sospensione
Il questo articolo vogliamo approfondire le novità il decreto legge del 21 ottobre 2021, n. 146. sul contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e sui provvedimenti di vigilanza e sospensione.
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Il Decreto Legge del 21 ottobre n. 146
Con il DL 21 ottobre 2021, n. 146 sono state messe in atto modifiche rilevanti in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
Tra le più evidenti l’attribuzione della vigilanza in materia di salute e sicurezza oltre che ad ATS anche all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per tutti i settori lavorativi (fino ad oggi interveniva solo per edilizia).
Il DL 146 introduce anche la sospensione dell’attività lavorativa in caso di determinate irregolarità indicate nell’allegato 1 del DL.
Le prima indicazioni fornite
L’ispettorato Nazionale del lavoro a questo proposito fornisce le prime indicazioni rispetto alla sospensione dell’attività, in particolare alcune note dell’Istituto qui riportate.
Quando si adotta il provvedimento
Al verificarsi delle condizioni previste, il provvedimento deve essere adottato, senza quindi più alcuna discrezionalità da parte degli organi ispettivi.
Sono fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà, di norma, essere adottato con effetto immediato.
Negli altri casi resta la possibilità di posticiparne la decorrenza ad un momento successivo.
Quando scattano la sospensione e la sanzione
La percentuale dei lavoratori in nero presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo a seguito della quale scatta la sospensione è stata ridotta dal 20% al 10%.
La regolarizzazione de lavoratori nel corso dell’accesso ispettivo non evita più l’adozione del provvedimento.
In caso di accertamento di una delle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate nell’Allegato I al D.L. che abroga e sostituisce l’allegato I del TU sicurezza, il provvedimento deve essere adottato in quanto non è più richiesta la reiterazione della violazione.
Rispetto alle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza contenute nell’Allegato I il personale ispettivo potrà svolgere i dovuti accertamenti adottando i relativi provvedimenti di prescrizione ai sensi del D.lgs. n. 758/1994. Ulteriori chiarimenti in merito a tali violazioni saranno forniti dall’INL con una nota separata.
La sospensione può riguardare non solo la parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni ma anche i singoli lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro abbia omesso la formazione l’addestramento, nonché la fornitura dei necessari DPI contro le cadute dall’alto. In questo caso la retribuzione e relativa contribuzione dovute per tali lavoratori, dovranno comunque essere versate.
Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione adottato per lavoro irregolare, è necessaria la regolarizzazione dei lavoratori nonché una regolarizzazione anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.
Le somme aggiuntive dovute ai fini della revoca della sospensione sono raddoppiate nel caso in cui la stessa impresa sia recidiva, abbia cioè subito un analogo provvedimento nei cinque anni precedenti.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’applicazione di sanzioni di carattere penale.
Il ricorso amministrativo
Unicamente avverso il provvedimento di sospensione per l’impiego di lavoratori irregolari è possibile proporre ricorso amministrativo.
Informazioni su sicurezza sul lavoro: vigilanza e sospensione
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Laura Rosati
lrosati@cnavarese.it
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