
Comunicazioni da parte del RLST per la visita in azienda
Chi ha designato come rappresentate dei lavoratori, il Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST) può ricevere una comunicazione dall’organismo paritetico che comunica all’azienda che verrà contattata per fissare un incontro.
Ecco la procedura per la visita in azienda del RLST.
Procedura per la visita in azienda da parte del RLST
Il RLST può accedere ai luoghi di lavoro e l’esercizio di tale attribuzione può avvenire alla presenza dell’Associazione cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato adottando la seguente procedura:
- Il RLST comunica per iscritto, con un preavviso di 10 giorni, alla componente datoriale dell’OPTA, le aziende interessate alla visita.
Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave e l’accesso avviene previa segnalazione all’organismo paritetico. - Il Rappresentante dell’Associazione datoriale dovrà confermare se parteciperà al sopralluogo entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra.
- Si precisa che le funzioni dei Rappresentante dell’Associazione datoriale, potranno essere assolte da parte del Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione delle singole imprese o da persona appositamente delegata dal datore di lavoro.
- RLST, per il tramite di OPTA, invia una comunicazione Allegato 1 (prototipo di comunicazione per la visita nei luoghi di lavoro) alle Aziende interessate allegando uno specchietto Allegato 2 contenente i dati che verranno richiesti durante la visita. (Allegato 2 – dati visita luoghi di lavoro)
Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro nell’applicazione delle normative sulla sicurezza, si vuole evidenziare che la visita sul luogo di lavoro da parte del RLST:
- rientra nelle “azioni partecipative” dei soggetti del sistema di prevenzione, pertanto, non ha, in questo caso, alcun fine ispettivo o sanzionatorio.
- É compresa nella quota di adesione all’ELBA e pertanto nulla è dovuto in termini economici;
- Nell’ambito della visita, verrà richiesta da parte del rappresentate territoriale la documentazione contenuta nell’Allegato 2 – dati visita luoghi di lavoro.
Si precisa che la visita del RLST in azienda costituisce l’assolvimento degli adempimenti previsti alle lettere a), h), l), m) ed n) del comma 1 dell’art. 50 D.L.gs 81/2008 , così come, allo stesso tempo, soddisfa l’obbligo dello svolgimento della riunione periodica prevista dell’art. 35 D.L.gs 81/2008
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Laura Rosati
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